La biblioteca riproduce i documenti posseduti con le seguenti modalità:
- fotocopia
- fotografia
- copia digitale
Il servizio di riproduzione è limitato alle pubblicazioni possedute dalla Biblioteca e riservato all’uso personale dei lettori, nel rispetto della normativa vigente sul diritto d’autore con particolare riferimento ai commi 3, 5 e 6 dell’art. 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68.
Autorizzazioni
La riproduzione di documenti é un servizio erogato previa autorizzazione.
L’autorizzazione alla riproduzione è concessa, a richiesta degli interessati, per motivi di studio, di ricerca e per scopi editoriali o commerciali, laddove lo stato di conservazione dell’esemplare lo consenta, nel rispetto della vigente legislazione sul diritto d’autore e fatti salvi altri eventuali vincoli giuridici ai quali l’esemplare sia sottoposto.
L’autorizzazione alla riproduzione, integrale o parziale, per scopi editoriali o commerciali, viene concessa dal Direttore della Biblioteca a richiedenti i quali, all’atto della richiesta, sono tenuti a dichiarare che il materiale riprodotto non verrà usato per motivi diversi da quelli specificati nella richiesta stessa. Il destinatario dell’autorizzazione deve indicare sui prodotti realizzati la provenienza della riproduzione ed assolvere alla fornitura di una copia della pubblicazione e a quanto stabilito in ordine al pagamento all’atto della concessione.
Nel caso in cui le riproduzioni siano destinate ad un uso commerciale o scientifico (mostre, editoria, ecc.) è necessario richiedere apposita autorizzazione alla Direzione della biblioteca compilando l’apposito modulo.